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mercoledì 11 giugno 2014

Il DDL di conversione del DL 66/2013: le modifiche alla disciplina dei contratti pubblici

In un precedente post Rinegoziazione dei contratti pubblici di servizi e forniture a seguito dell'art. 8 del DL 66/2014, avevamo segnalato i primi commenti alle previsioni contenute nel DL. 66/2014 riguardanti i contratti pubblici. La disposizione del DL. 66/2014 riguardante i contratti pubblici è contenuta nell'art. 8, comma 8, che prevede discipline differenti per i contratti in essere e per quelli da stipulare. Per i primi prevede la facoltà di riduzione del 5% del prezzo mentre per i secondi un vero e proprio obbligo di riduzione della stessa percentuale della spesa prevista.

Il DDL di conversione del DL 66/2013, nel testo approvato il 5 giugno al Senato, ora all'esame della Camera dei Deputati, prevede importanti innovazioni sul punto.
L'art. 8, comma 8, del DDL di conversione ora all'esame della Camera dei Deputati, autorizza le amministrazioni pubbliche indicate dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013 alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, nonché – come disposto dal Senato – dei contratti relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali (lettera a). 
Il Senato ha altresì specificato che tale riduzione deve essere effettuata salvaguardando quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), agli articoli 82, comma 3-bis e 86, comma 3-bis, relativi, rispettivamente alla determinazione del criterio del prezzo più basso e ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse. Tali norme sostanzialmente assicurano che il valore economico di aggiudicazione tenga conto del costo del lavoro necessario ad erogare la fornitura oggetto di appalto.
E’ altresì fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza alcuna penalità entro 30 giorni dalla comunicazione di volontà da parte dell’amministrazione di operare la riduzione; in tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici. 
Il Senato ha soppresso la lettera b), la quale prevedeva che in ogni caso, per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (24 aprile 2014), le amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati o derivabili dalla riduzione sopra ricordata o ai prezzi di riferimento, ove esistenti (lettera b). Conseguentemente è stato soppresso il comma 9, ai sensi del quale venivano dichiarati nulli tali contratti, e 
venivano considerati rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li avesse sottoscritti.

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