No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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giovedì 19 giugno 2014

Circolare del Ministero dell'interno sull'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311

Sul sito della Fondazione Logos P.A. si segnala che il Ministero dell'Interno, con circolare 2 del 26 maggio 2014, avente ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente degli enti locali: art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311" ha precisato che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. A tal proposito Il Consiglio di Stato venendo incontro alle difficoltà degli Enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate all'assunzione di responsabilità dei servizi ha assicurato che sarà possibile procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Qui il testo della Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 26 maggio 2014.

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